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Codice Deontologico della Croce Rossa Italiana







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Codice deontologico e disciplinare per gli appartenenti alle Componenti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa

Aggiornamento: 10 novembre 2000

Le regole sono "scelte di libertà" che ciascuno assume per rendere esplicita una appartenenza, una scelta di vita.
La nostra Associazione ha in sé lo stigma di una regola autoimposta, quella dell'impegno gratuito e competente al servizio dei più vulnerabili.
Tuttavia sono i destinatari stessi delle nostre attività di volontariato che hanno il diritto a conoscere la qualità della nostra adesione ai principi fondamentali di Croce Rossa.
Inoltre è nostra precisa responsabilità farci riconoscere dalle Istituzioni, in quanto associazione "ausiliaria dei poteri pubblici", attraverso un nostro peculiare "stile".
Per questi motivi sono lieta di presentare alla nostra famiglia il "Codice deontologico e disciplinare per gli appartenenti alle Componenti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa", approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 14 luglio 2000 con Delibera n.121.
Il "Codice" si compone di tre parti: la prima, che ci collega direttamente al Movimento Internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, riproponendoci le radici della nostra deontologia; la seconda che, interpretando lo spirito e la lettera del nostro Statuto, ci impegna a rispettarne le norme e, infine, la terza, che regolamenta la nostra proiezione all'esterno attraverso la comunicazione, compreso Internet, per presentare le nostre attività e promuovere, con l'immagine, i nostri obiettivi e valori.
E' il nostro vademecum per sentirci partecipi ed uniti in una proposta di impegno che è una ricchezza per tutti: per coloro che hanno scelto la CRI e per il nostro Paese perché può contare su questa CRI.

Il Presidente Generale
Mariapia Garavaglia


DELIBERA N. 121 DEL 14/7/2000
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE dell'Associazione;
VISTI i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa proclamati nel 1965 dalla XXa Conferenza Internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Vienna e adottati negli Statuti del Movimento dalla XXVa Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
VISTE le direttive impartite dalla Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa indicate nel "Codice di Deontologia e Principi del Servizio Volontario"
VISTO l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 7 marzo 1997 n.110;
VISTA la Delibera n. 55 del 20.05.1999 del Consiglio Direttivo Nazionale, con cui è stata costituita la Commissione per le modifiche dei Regolamenti dell'Associazione non regolati da leggi;
VISTA la bozza del Regolamento concernente le norme sui diritti, i doveri ed i comportamenti degli appartenenti alle Componenti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, proposta dalla Commissione per le modifiche dei Regolamenti dell'Associazione non regolati da leggi;
TENUTO CONTO dell'esito del dibattito svoltosi in seno al Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 14.07.2000;
PRESO ATTO delle risultanze delle apposite votazioni intervenute;

DELIBERA
di applicare in via transitoria il testo del Codice deontologico e disciplinare per gli appartenenti alle Componenti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE GENERALE
(Dr. Mario Acciaioli)   (Mariapia Garavaglia)

DELIBERA N. 136 DEL 17/9/2000
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE dell'Associazione;
RAVVISATA la necessità di garantire una gestione coordinata dell'informazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
TENUTO CONTO dell'esito del dibattito svoltosi in seno al Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 17.09.2000;
PRESO ATTO delle risultanze dell'apposita votazione intervenuta;
DELIBERA
Di applicare in via transitoria il testo della Direttiva in materia di comunicazione per gli appartenenti alle Componenti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE GENERALE
(Dr. Mario Acciaioli)   (Mariapia Garavaglia)


CODICE DEONTOLOGICO E DISCIPLINARE PER GLI APPARTENENTI ALLE COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

INTRODUZIONE

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è una organizzazione umanitaria fondata sul volontariato, che è uno dei sette principi fondamentali.
La forza della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa risiede nella sua capacità di rispondere ai molteplici bisogni, mobilitando i suoi volontari nelle situazioni più svariate.
La missione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è unica nel suo genere e la grande diversità dei servizi che rende il Movimento, testimonia la sua polivalenza.
Il Codice deontologico ed i Principi del Movimento impegnano ogni volontario che si dedichi alla missione umanitaria del Movimento, qualunque sia il suo ruolo.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MOVIMENTO

Fin dai primi anni di vita del Movimento Internazionale di Croce Rossa, l'unità di pensiero era mantenuta essenzialmente grazie all'unità delle persone, ma alcuni valori umanitari, senza divenire l'oggetto di un patto formale, furono subito considerati quali valori costitutivi del Movimento stesso.
In seguito ad uno studio condotto da Jean Pictet, si giunse ad una elaborazione dei principi nella loro formulazione attuale. Essi furono adottati all'unanimità dalla XXa Conferenza Internazionale tenutasi a Vienna nel 1965 e successivamente riconfermati ed introdotti nel Preambolo dello Statuto del Movimento, in occasione della XXVa Conferenza Internazionale di Ginevra del 1986.
I principi così formulati costituiscono i fini (Umanità ed Imparzialità), i mezzi (Neutralità e Indipendenza) e le caratteristiche istituzionali (Volontariato, Unità ed Universalità) del Movimento.

UMANITA'

Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il Movimento Internazionale di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale, opera per prevenire ed alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Si impegna a proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona umana. Favorisce la reciproca comprensione, l'amicizia, la cooperazione e una pace durevole fra tutti i popoli.

IMPARZIALITA'

Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione Sociale o di appartenenza politica.
Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell'urgenza delle loro sofferenze.

NEUTRALITA'

Per conservare la fiducia di tutto il Movimento, si astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso ed ideologico.

INDIPENDENZA

Il Movimento è indipendente. Ausiliario dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottoposto alle leggi che regolano i loro rispettivi paesi, le Società Nazionali devono poter conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre secondo principi del Movimento.

VOLONTARIATO

La Croce Rossa è un Movimento di soccorso volontario e disinteressato.

UNITA'

In un paese non può esservi che un'unica Società di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere la sua attività umanitaria all'intero territorio.

UNIVERSALITA'

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente.


PREMESSE

Finalità
Il presente Codice intende puntualizzare gli elementi del quadro etico professionale che deve guidare il Socio della Croce Rossa Italiana nell'esercizio delle sue funzioni, informandolo della condotta da tenere. Il Codice esplicita i diritti ed i doveri propri del Socio della C.R.I.
Campo di applicazione -
Il presente Codice si rivolge in particolar modo a tutti i Soci dell'Associazione ed a tutti coloro che, comunque, agiscono sotto il nome e l'egida della Croce Rossa, compreso il personale dipendente. Applicazione -
La conoscenza professionale ed il buon senso del Socio sono indispensabili per l'applicazione efficace del Codice.

REGOLE GENERALI

Al di là dei principi fondamentali del Movimento, enunciati in apertura del Codice, che costituiscono la base dell'impegno del Socio della Croce Rossa, si applicheranno le istruzioni e le regole deontologiche stabilite nel presente Codice.
I rapporti tra l'Associazione e i Soci sono regolati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni ad ogni singola componente volontaria e dai regolamenti propri dell'Associazione, in conformità agli Statuti ed alle Raccomandazioni del Movimento Internazionale.

TITOLO I

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE NEI CONFRONTI DEI SOCI

In base alle Raccomandazioni della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa l'Associazione Italiana della Croce Rossa deve:

incoraggiare lo spirito di volontariato;
stimolare in particolare i giovani, tenendo conto che la metà della popolazione del globo ha meno di 21 anni;
fare in modo che i Soci si sentano i benvenuti e garantirne l'integrazione nella vita della Società Nazionale;
insistere sull'importanza della collaborazione con gli altri per l'espletamento dei vari compiti;
assicurare l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati;
identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie e elaborare programmi ai quali i Soci possano partecipare;
garantire l'integrazione dei Soci nella vita della Società Nazionale;
insistere sull'importanza della collaborazione con gli altri per l'espletamento dei compiti;
assicurare l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione;
fornire ai Soci la documentazione necessaria per tenersi aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti il Movimento, a livello nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alle funzioni da loro espletate;
consegnare ai Soci il testo del presente Codice di deontologia.

DIRITTI DEI SOCI

I rapporti tra l'Associazione e i Soci sono regolati dalle disposizioni dello Statuto e dal presente Codice.

1. Compiti
Il Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione.
2. Uguaglianza
Il Socio ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente dalla razza, dalle sue convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
3. Protezione
Il Socio ha diritto alla protezione dell'Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali sarà vittima in ragione della sua funzione.
L'Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socio vittima di accuse gravi o non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, il Socio potrà fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate.
4. Libertà d'espressione
La libertà d'espressione è un diritto fondamentale del Socio. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell'Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Associazione, varranno le "Direttive in materia di informazione" annesse al presente Codice.

TITOLO II

RESPONSABILITA' DEI SOCI NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE

I Soci sono tenuti a:

- conoscere il Codice deontologico dell'Associazione, agire secondo i Principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuovere la loro diffusione, accettare la filosofia del volontariato della Croce Rossa;
- rispettare le regole concernenti l'uso dell'emblema e impedirne ogni abuso;
- essere consci che, lavorando per il Movimento Internazionale, essi rappresentano il Movimento e i suoi ideali;
- prestare costantemente attenzione ai bisogni del prossimo anche quando non è in servizio attivo o non veste la divisa;
- espletare la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, il sesso, le opinioni politiche o le credenze religiose;
- rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;
- instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari, comunicando con loro e prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione;
- rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
- provare a servire nella misura dei suoi mezzi, ma dimostrarsi aperto e perseverante nella sua azione.

DOVERI DEI SOCI

5) Lealtà
Il Socio è legato all'Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuove la loro diffusione.
6) Imparzialità
Nell'esecuzione dei suoi compiti il Socio è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponderà ai bisogni legittimi dell'umanità senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, il sesso, le opinioni politiche o le credenze religiose.
7) Indipendenza
L'azione del Socio è basata sui Principi Fondamentali del Movimento Internazionale e sulle regole deontologiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali.
8) Responsabilità
Il Socio, conscio dell'importanza dei suoi compiti e delle sue responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia del pubblico nei confronti dell'Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto dell'individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni del prossimo.
9) Competenza ed efficacia
Il Socio agisce secondo le sue competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall'Associazione con efficacia e attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità.
10) Rispetto dell'emblema
Il Socio agisce nel rispetto delle regole concernenti l'uso dell'emblema così come stabilito dalle norme del Movimento Internazionale e dalle Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi del '77 e ne impedirà ogni abuso.
11) Conflitto d'interesse
Il Socio deve evitare il conflitto d'interesse nell'esercizio delle sue funzioni. Il conflitto d'interesse nasce da una situazione nella quale l'interesse privato o personale è suscettibile di influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni. L'interesse privato o personale del Socio comprende ogni vantaggio in favore di se stesso, della sua famiglia e del suo entourage.
12) Interessi economici
Il Socio non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, degli interessi di natura o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
13) Regali
Una prudenza particolare è raccomandata al Socio allorquando gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale scoraggerà il dono di qualunque regalo che non abbia un valore puramente simbolico.
14) Pubblicazioni e Conferenze
Il Socio che desidera pubblicare, far pubblicare un testo, rilasciare un'intervista o tenere una conferenza stampa che tratti o che comunque si colleghi all'attività dell'Associazione deve chiederne preventiva autorizzazione per via gerarchica.
15) Riservatezza
La disponibilità e la trasparenza dell'amministrazione pubblica non esentano il Socio dal dovere di discrezione e riservatezza. Il Socio non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e, se è il caso, di denuncia penale.
16) Denunce
Nel quadro delle sue funzioni il Socio è tenuto ad informare per vie gerarchiche di ogni irregolarità che avrà constatato. Facendo ciò il Socio deve assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.
17) Procedure e sanzioni disciplinari
L'insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una serie di obblighi ai quali il Socio deve sottomettersi con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme comporterà sanzioni che saranno commisurate alla gravità delle mancanza.

REGOLAMENTO

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Le norme applicabili)

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai Soci attivi ai sensi dello Statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa in rapporto alle attività di rispettiva competenza nell'ambito di ciascuna categoria.
2. Si applicano, per quanto non disposto dal presente regolamento e dai regolamenti interni di ciascuna categoria, i principi generali contenuti negli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 5, 8, primo comma, 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689, e successive modificazioni, sostituiti i riferimenti a norme di legge con quelli a norme corrispondenti del regolamento.
3. Si applicano ai comportamenti da cui derivino responsabilità civili, penali ed amministrative le disposizioni di legge dello Stato.

Articolo 2
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i diritti ed i doveri dei Soci dell'Associazione ed i loro comportamenti corrispondenti, nonché gli effetti premiali o disciplinari conseguenti, i relativi procedimenti di accertamento, le misure corrispettive ed i rimedi amministrativi avverso i provvedimenti per le stesse adottati.

Articolo 3
(Definizioni delle posizioni giuridiche e dei comportamenti dei Soci)

1. Le posizioni giuridiche ed i comportamenti dei Soci sono definiti nel presente regolamento in relazione ai principi costitutivi e fondamentali dell'Associazione ed ai suoi compiti specificati negli articoli da 1 a 4 dello Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, numero 110.

Capo II
Le posizioni giuridiche dei Soci

Sezione Prima
I diritti

Articolo 4
(Diritto alla informazione)

1. Il Socio ha diritto ad essere messo in grado di conoscere le norme statutarie e regolamentari sugli obiettivi, le attività ed ogni altro compito della Associazione, per i quali siano richiesti suoi adeguati comportamenti.

Articolo 5
(Diritto alla formazione)

1. Il Socio ha diritto ad essere adeguatamente istruito sui principi fondamentali di Croce Rossa sia nazionale che internazionale, che egli è chiamato ad applicare e diffondere, nonché sulle cognizioni necessarie allo svolgimento delle attività relative.

Articolo 6
(Diritto all'identificazione)

1. Il Socio, in tutte le situazioni, sia di pace che di guerra, nelle quali egli si trovi a svolgere la propria attività istituzionale, ha diritto ad essere identificato come appartenente alla Associazione e ad usare a tale fine l'emblema ufficiale della Croce Rossa.

Articolo 7
(Diritto alla garanzia contro i rischi)

1. Ogni Socio ha diritto ad essere garantito, contro i rischi connessi allo svolgimento di attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione, mediante forme adeguate di assicurazione deliberate dagli organi centrali.

Articolo 8
(Diritto di audizione)

1. Il Socio ha diritto di essere ascoltato dagli organi o dai soggetti preposti all'attività a lui commessa anche in ordine al suo impiego in compiti adeguati alle proprie capacità formalmente riconosciute.


Sezione Seconda
I doveri

Articolo 9
(Conoscenza dell'ordinamento)

1. Il Socio ha il dovere di conoscere l'ordinamento dell'Associazione secondo le norme dello Statuto, dei regolamenti emanati dai suoi organi statutari, dei regolamenti delle rispettive categorie, nonché delle norme internazionali regolatrici degli obiettivi, dei compiti e delle attività della Croce Rossa.
2. Il Socio ha il dovere di adeguare le proprie capacità e le proprie attitudini al più alto livello possibile nello svolgimento delle attività richieste dai compiti ad esso assegnati per la realizzazione degli obiettivi volta a volta fissati dagli organi dell'Associazione.

Articolo 10
(Adempimenti personali)

1. Il Socio ha il dovere di adempiere alle prestazioni alle quali si è volontariamente obbligato verso l'Associazione nel quadro generale dei compiti e degli obiettivi nazionali ed internazionali della stessa.
2. Il Socio ha il dovere di rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all'Associazione.
3. Il Socio ha il dovere di conformare i propri comportamenti alle esigenze deontologiche di rispetto e confidenzialità del volontariato, senza aspettative di controprestazioni di alcun genere.

Articolo 11
(Quote associative)

1. Il Socio ha il dovere di pagare ad ogni scadenza annuale la quota associativa stabilita dagli organi centrali dell'Associazione.

Articolo 12
(Esclusività dei fini associativi)

1. I Soci devono svolgere le rispettive attività ai fini associativi, senza perseguire risultati personali pubblicitari o di lucro.
2. Il Socio deve appartenere ad una sola componente volontaristica.

Articolo 13
(Indipendenza ed imparzialità)

1. Il Socio, nell'attività resa in espletamento di compiti affidatigli dall'Associazione o nell'esercizio di funzioni istituzionali connesse alla propria posizione, deve operare secondo le direttive degli organi competenti ed evitare di subire influenza da parte di soggetti estranei a tali organi o comunque non investiti di attribuzioni nella materia.
2. Il Socio, nello svolgimento della propria attività, deve operare con imparzialità rispetto a tutti i soggetti beneficiari della stessa, valutando con opportuna equità i bisogni di ciascuno rapportati alle disponibilità dei mezzi e del personale a lui affidati.
3. Il Socio deve comunque uniformare le sue attività ai sette principi fondamentali della Croce Rossa.

Articolo 14
(Riservatezza)

1. Nessuno dei Soci e dei dipendenti è autorizzato a priori a divulgare notizie sull'Associazione e/o i suoi Soci, a convocare conferenze stampa e/o a rilasciare dichiarazioni sulla Croce Rossa Italiana. Così come sono riservati tutti documenti prodotti dai servizi e dalle componenti dell'Associazione.
2. Chiunque dei Soci o dei dipendenti della Croce Rossa Italiana che rilasceranno dichiarazioni e notizie e/o diffonderanno documenti interni all'Associazione sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari.
3. L'accesso ai documenti è disciplinato ai sensi della Legge 241/90. I Soci e i dipendenti della Croce Rossa Italiana non potranno, comunque, diffonderli, ai mezzi di comunicazione.

Articolo 15
(Incompatibilità)

1. Il Socio, che esegue prestazioni retribuite in nome e per conto dell'Associazione non può rivestire cariche elettive in seno alla stessa.
2. Il Socio ha il dovere di non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa ed organizzata da movimenti e/o partiti politici. Le cariche rivestite in seno all'Associazione non sono compatibili con quelle politiche.
3. Il Socio non può svolgere alcuna attività contrastante con la sua posizione nella Associazione e con la corretta osservanza dei suoi doveri.

Articolo 16
(Utilità personali)

1. I Soci, nelle attività intese a perseguire gli obiettivi dell'Associazione, non devono chiedere ad altri soggetti né accettare dagli stessi regali o altre utilità, qualunque ne sia la ragione.
2. I Soci non devono offrire ad altri soggetti utilità o altri vantaggi diversi da quelli propri dell'attività da loro svolta nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 17
(Partecipazione ad associazioni ed altre organizzazioni)

1. Il Socio non può aderire ad associazioni e ad organizzazioni, i cui scopi ed interessi siano anche indirettamente in contrasto con l'attività dell'Associazione.

Articolo 18
(Comportamenti nella vita sociale)

1. Il Socio non si deve avvalere nei rapporti privati della sua appartenenza all'Associazione per ottenere utilità, alle quali non abbia diritto, né di essa deve fare manifestazioni che possano nuocere all'immagine dell'Associazione stessa.

Capo III
Il regime disciplinare

Sezione Prima
Le violazioni dei doveri

Articolo 19
(Definizione)

1. Il Socio commette violazione dei propri doveri, se non osserva nella attività prestata nell'ambito dell'Associazione o nei comportamenti privati e sociali, le disposizioni del Capo secondo, Sezione seconda, oppure compie azioni od omissioni previste dalla legge come reati.
2. Le violazioni dei doveri sono lievi, gravi o gravissime e ad esse si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni della Sezione seconda in rapporto alla rispettiva gravità.

Articolo 20
(Violazioni lievi)

1. Costituiscono violazioni lievi le inosservanze delle disposizioni del Capo secondo, Sezione seconda, da cui non sia derivato danno all'Associazione, se non considerate gravi o gravissime dagli articoli successivi.

Articolo 21
(Violazioni gravi)

1. Costituiscono violazioni gravi le inosservanze delle disposizioni indicate nell'articolo 22, da cui sia derivato danno all'Associazione o ai suoi organi, e le azioni od omissioni previste come contravvenzioni dalle leggi dello Stato, nel quale l'attività viene svolta.

Articolo 22
(Violazioni gravissime)

Costituiscono violazioni gravissime le inosservanze previste dall'articolo 23, da cui sia derivato all'Associazione o ai suoi organi un danno irreparabile e le azioni e le omissioni previste come delitti dolosi dalle leggi dello Stato, nel quale l'attività viene svolta.


Sezione Seconda
Le sanzioni disciplinari

Articolo 23
(Definizioni)

1. Le sanzioni disciplinari applicabili per le violazioni indicate nella Sezione Prima sono:
a) ammonimento scritto;
b) sospensione temporanea dalla posizione di Socio;
c) radiazione dall'Associazione.

Articolo 24
(Applicabilità delle sanzioni disciplinari)

1. Alle violazioni lievi si applica l'ammonimento scritto.
2. Alle violazioni gravi si applica la sospensione dalla posizione di Socio per non più di tre anni.
3. Alle violazioni gravissime si applica la radiazione dall'Associazione.

Articolo 25
(Circostanze della violazione disciplinare)

1. Nell'applicazione della sanzione disciplinare si tiene conto di circostanze attenuanti o aggravanti della violazione in relazione alle condizioni soggettive dell'autore, a precedenti commissioni della stessa o di altre violazioni con riguardo al periodo di tempo in cui esse sono avvenute, alla intensità della intenzione o della colpa, al comportamento successivo riparatorio del danno cagionato.
2. Il Socio assoggettato a sanzione disciplinare è riabilitato dopo cinque anni dall'applicazione della stessa, se non ha commesso altra violazione ed il suo comportamento successivo è ritenuto meritevole. La disposizione non si applica in caso di radiazione dall'Associazione.

Capo IV
Il procedimento disciplinare

Articolo 26
(Organi competenti)

1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nelle rispettive circoscrizioni dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale per le violazioni lievi, dal Consiglio Direttivo Regionale per le violazioni gravi e dal Consiglio Direttivo Nazionale per le violazioni gravissime.
2. Sono istituite presso ciascuno degli organi indicati nel comma 1, commissioni di disciplina, le quali esprimono parere sulla violazione addebitata e sulla sanzione per essa applicabile.
3. Le commissioni di disciplina nelle sedi provinciali o regionali sono composte da tre membri designati dai rispettivi consigli fra i Soci residenti nella circoscrizione, indicati nell'articolo 9 dello Statuto di cui alla lettera b), di cui uno la presiede.
4. Le commissioni disciplinari sono nominate dal Presidente Generale con proprio decreto, su deliberazione del consiglio direttivo nazionale, e sono rinnovate ogni due anni.
5. La Commissione di Disciplina in sede centrale è costituita da quattro membri designati dal consiglio direttivo nazionale fra i Soci indicati nell'articolo 9 dello Statuto di cui alla lettera b) ed è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo a riposo con qualifica direttiva superiore indicato dal Presidente dell'organo giurisdizionale superiore, a cui ne è fatta richiesta.

Articolo 27
(L'accertamento delle violazioni)

1. Chiunque dei Soci o dei dipendenti dell'Associazione, che sia venuto a conoscenza di una violazione disciplinare, ha l'obbligo di darne comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale, nella cui circoscrizione essa è avvenuta.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale, che ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 1, se non si tratta di violazione lieve, trasmette la comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo Regionale e al Presidente Generale, nei casi rispettivi di violazione grave o gravissima.
3. Il funzionario amministrativo con funzioni rispettivamente di Direttore Provinciale, Direttore Regionale o Direttore Generale, su delega del Presidente rispettivamente competente di cui al comma 2, dopo un sommario accertamento dei fatti:
a) archivia la notizia, se la ritiene manifestamente infondata;
b) contesta al Socio, al quale i fatti sono addebitati, la violazione per essi configurabile e la sanzione ritenuta applicabile con atto allo stesso notificato e contenente l'invito a presentare le proprie deduzioni entro congruo termine;
c) riferisce alla Commissione di Disciplina competente sugli accertamenti fatti e sul loro risultato, nonché sulle deduzioni dell'incolpato.

Articolo 28
(Attività della Commissione di Disciplina)

1. La Commissione di Disciplina è convocata in udienza dal proprio Presidente in un giorno non posteriore a trenta giorni dall'avvenuta comunicazione della relazione del funzionario che ha proceduto all'istruzione.
2. Della convocazione della Commissione di Disciplina è data comunicazione al funzionario istruttore ed all'incolpato con l'invito a comparire. L'incolpato ha diritto di prendere visione degli atti istruttori e della relazione conclusiva su di essi, nonché facoltà di far pervenire deduzioni scritte non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
3. La Commissione di Disciplina ascolta in udienza sia le proposte del funzionario istruttore sia le difese dell'incolpato, esprime non oltre il decimo giorno successivo il proprio parere sulla sussistenza della violazione e sulla sanzione applicabile e lo comunica senza indugio all'organo competente a provvedere.

Articolo 29
(I provvedimenti disciplinari)

1. L'organo competente, presa visione degli atti istruttori di accertamento e del parere della Commissione di Disciplina, adotta il provvedimento motivato o di archiviazione della notizia dei fatti o di applicazione della sanzione.
2. L'organo di cui al comma 1, se ritiene che nei fatti accertati sia ravvisabile una violazione non di propria competenza, dispone che gli atti siano rimessi all'organo ritenuto competente, il quale provvede sentita la Commissione di Disciplina costituita presso lo stesso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 3.

Articolo 30
(Decadenza e prescrizione)

1. Il procedimento disciplinare non può essere promosso se sono decorsi novanta giorni dalla data nella quale è pervenuta al Presidente di cui all'articolo 29, comma 1, la notizia della violazione.
2. Il procedimento disciplinare è estinto e non può essere riproposto, se sono decorsi centottanta giorni da quello in cui è stato emanato di ufficio o compiuto dall'incolpato l'ultimo atto formale.
3. La prescrizione estingue la violazione disciplinare nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la stessa è stata compiuta. Si applicano per la sospensione e l'interruzione della prescrizione le norme del Codice Civile.

Articolo 31
(Sospensione cautelare)

1. Nel caso di violazione gravissima il Presidente Generale, su proposta del funzionario, che promuove il procedimento disciplinare, può sospendere cautelarmente l'incolpato dalla posizione di Socio.
2. La sospensione cautelare cessa, se il procedimento disciplinare si conclude con il provvedimento di archiviazione, di cui all'articolo 31, comma 1.

Capo V
I ricorsi

Articolo 32
(Il ricorso amministrativo)

1. Il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale può essere impugnato dall'incolpato, con ricorso al Consiglio Direttivo Regionale.
2. Il provvedimento disciplinare adottato in primo grado dal Consiglio Direttivo Regionale può essere impugnato dall'incolpato, con ricorso al consiglio direttivo nazionale.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 sono proposti entro il termine di trenta giorni da quello in cui l'incolpato ha avuto comunicazione del provvedimento impugnato ed ai procedimenti relativi si applicano le norme previste per il procedimento di primo grado.

Articolo 33
(Tutela giurisdizionale)

1. I provvedimenti disciplinari adottati in secondo grado e quelli adottati dal consiglio direttivo nazionale sono definitivi.
2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammessa solamente la tutela giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le disposizioni di legge dello Stato.

Articolo 34
(Norma finale di attuazione)

Il presente regolamento sarà pubblicato su tutti i mezzi di informazione a disposizione della Croce Rossa Italiana, sarà diffuso ai servizi del comitato centrale, ai vertici delle componenti, ai presidenti dei comitati regionali e provinciali che si renderanno garanti della loro diffusione a tutti i Soci e dipendenti della Croce Rossa Italiana, facendosi rilasciare firma per ricevuta. Tali direttive saranno consegnate ad ogni Socio vecchio e nuovo dell'Associazione.

Articolo 34 bis
(Norma transitoria)

I provvedimenti disciplinari in atto saranno riesaminati alla luce delle norme del presente regolamento. Il contenzioso in atto dovrà essere risolto entro 30 giorni dalla costituzione delle commissioni disciplinari di merito.


DIRETTIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

PREMESSA

La presente direttiva consta di due parti:

la prima fissa i lineamenti ordinativi dell'Ufficio Comunicazione e Informazione, responsabile della politica comunicativa della Croce Rossa Italiana;

la seconda detta le norme sui Siti internet CRI.


Il documento si richiama all'esigenza di garantire, in un quadro unitario, una gestione coordinata dell'informazione della Croce Rossa Italiana, derivante dall'ampiezza del fenomeno informativo dell'Associazione.
E' noto a tutti, infatti, che le notizie - anche di modesto rilievo - spesso assumono valenza politica, coinvolgendo la competenza e la responsabilità di tutta l'Associazione.
Si impone, quindi, la necessità di un coordinamento in grado di veicolare il processo informativo dal centro alla periferia, e viceversa, in un quadro di costante collegamento con l'Ufficio Comunicazione e Informazione e con il Presidente Generale, sia per tenerli informati di tutte le attività di comunicazione, sia per la formulazione dei conseguenti atti informativi.
Ciò premesso, si rende necessario che tutti si attengano in modo aderente alle specifiche procedure indicate. Si tratta di direttive volte a tutelare l'Associazione, i suoi fini, i suoi principi e i suoi ideali. Tali direttive si traducono in una serie di azioni - a seconda dei casi - di concordanza, per la preventiva autorizzazione, e di comunicazione.

PARTE PRIMA
L'UFFICIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 1 - Denominazione
La denominazione ufficiale, nell'ambito del Servizio Affari Generali, è "Ufficio Comunicazione e Informazione della Croce Rossa Italiana".

Art. 2 - Dipendenza
L'Ufficio Comunicazione e Informazione dipende direttamente dal Presidente Generale, vertice responsabile della politica comunicativa della Croce Rossa Italiana.

Art. 3 - Referenti
L'Ufficio Comunicazione e Informazione si avvarrà di Referenti per l'Ufficio. Ogni Servizio del Comitato Centrale, ogni Componente (a livello nazionale), ogni Comitato Regionale, Provinciale e Locale della CRI nominerà un Referente per il coordinamento della comunicazione e dell'informazione, che svolgerà tale mansione a titolo gratuito.

Art. 4 - Autorizzazioni
Le iniziative di comunicazione, di seguito elencate, dovranno essere autorizzate dal Presidente Generale per il tramite dell'Ufficio Comunicazione e Informazione; quali:

notizie riguardanti l'Associazione in generale e nel complesso, che rivestano carattere politico o abbiano particolare rilevanza ai fini dell'informazione pubblica;
attività di esternazione (interviste, conferenze stampa, ecc.) e di diffusione di comunicati, smentite, precisazioni a livello regionale, provinciale e locale;
partecipazione alle attività espositive a livello nazionale e internazionale;
richieste di collaborazione e concorso di personale avanzate dagli organi di stampa e radiotelevisivi e da case cinematografiche;
richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed Organismi per l'elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l'Associazione;
attività pubblicistica e iniziative di progetti editoriali, di pubblicazioni a mezzo stampa o audiovisivi e di quant'altro contribuisce a formare l'immagine dell'Associazione presso la pubblica opinione;

Tali attività saranno sottoposte, tramite l'Ufficio Comunicazione e Informazione, all'approvazione del Presidente Generale.
I Referenti per l'Ufficio Comunicazione e Informazione richiederanno, in accordo con il proprio Presidente, tramite l'Ufficio Comunicazione e Informazione, preventiva autorizzazione per le attività di comunicazione di competenza, dandone contestualmente comunicazione ai rispettivi Comitati Regionali.
I Comitati e le Componenti provvederanno a richiedere per tempo le necessarie autorizzazioni alle quali sarà dato seguito nel più breve tempo possibile. Nella circostanza non trova applicazione il principio del silenzio-assenso.

Art. 5 - Riservatezza
E' proibita la divulgazione di notizie sull'Associazione e/o i suoi Soci, a convocare conferenze stampa e/o a rilasciare dichiarazioni sulla Croce Rossa Italiana. Tutti i documenti prodotti dai Servizi e dalle Componenti dell'Associazione sono riservati. L'accesso ai documenti è disciplinato ai sensi della Legge 241/90.

PARTE II
INTERNET E LA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 6 - Rispetto
Il rispetto della presente regolamentazione non esime dall'osservanza dei regolamenti e delle procedure proprie delle reti e dei sistemi. I singoli Comitati utenti sono tenuti all'osservanza delle norme deontologiche della comunicazione, del rispetto della privacy e della Netiquette.

Art. 7 - Il Sito Internet della CRI
La Croce Rossa Italiana avrà un Sito Internet gestito dall'Ufficio Comunicazione e Informazione del Comitato Centrale. I Comitati Regionali, Provinciali e Locali si avvarranno di sottositi.

Art. 8 - Scopo
Lo scopo del Sito della CRI e dei sottositi dei vari Comitati è quello di fornire notizie di carattere non riservato sulla CRI al personale, ai Soci, ai cittadini ed ai mass media, promuovendo la conoscenza dell'Associazione, delle sue attività e iniziative a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale.

Art. 9 - Uso del nome e del logo
I Comitati Regionali, Provinciali e Locali della CRI sono autorizzati ad utilizzare nei propri sottositi il nome e il logo della Croce Rossa Italiana.

Art. 10 - Accesso
Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione, modificazione o cancellazione in tutto o in parte del contenuto delle informazioni pubblicate, ovvero impedimento o turbamento del Sito e dei sottositi è vietato e gli autori saranno perseguiti a norma del Codice Penale e della Legge 23.12.93, n. 547 "Modificazioni e integrazioni alle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale a tema di criminalità informatica".

Art. 11 - Informazioni
Tutte le informazioni pubblicate sul Sito e sui sottositi CRI sono considerate "informazioni per il pubblico" e possono essere distribuite e copiate purché non se ne alterino significato e valori.

Art. 12 - Comunicazione
Il Sito e i sottositi CRI non sostituiscono la normale catena organizzativa di Comunicazione e Informazione della CRI. Per questo motivo tutte le notizie inserite sui sottositi periferici dovranno seguire la normale procedura prevista nella prima parte delle presenti direttive.

Art. 13 - Redazione
Le pagine di informazione generale sulla CRI, i principi, l'ordinamento, la storia e le attività nazionali e internazionali e sulle componenti volontaristiche sono redatte a cura dell'Ufficio Comunicazione e Informazione coadiuvato dai Servizi e dalle Componenti e pubblicate esclusivamente sul Sito Internet del Comitato Centrale, www.cri.it.
I Comitati Regionali, Provinciali e Locali utilizzeranno il proprio sottosito esclusivamente per la promozione delle attività regionali, provinciali e locali.

Art. 14 - Responsabilità
I sottositi dei Comitati sono a cura dei singoli Comitati e ciascuno di essi, nelle persone del Presidente, del Webmaster e del referente dell'Ufficio Comunicazione e Informazione, è responsabile delle informazioni pubblicate e della conformità alle presenti norme dei contenuti dei propri spazi informativi.

Art. 15 - Carattere dei Siti
Il Sito CRI e i sottositi possono essere utilizzati solo per scopi di carattere pubblico e ufficiale. E' escluso ogni uso con finalità promozionali di persone fisiche, persone giuridiche, prodotti e servizi commerciali. Allo stesso modo non possono essere utilizzati a scopo denigratorio o per polemiche interne.

Art. 16 - Link
I sottositi regionali, provinciali e locali dei rispettivi Comitati della CRI possono essere linkati tra loro solo con reciproco consenso. Ogni collegamento a Siti Internet esterni alla CRI deve essere chiaramente identificabile come entità diversa dalla CRI.

Art. 17 - Testate telematiche
Le testate telematiche inserite nel Sito e nei sottositi della CRI devono essere registrate presso i rispettivi tribunali e, comunque, sono sottomesse a tutte le norme in materia di Comunicazione della CRI, comprese quelle contenute nel presente Codice.

Art. 18 - Accesso riservato
In attesa che venga attivata una rete di comunicazione dedicata, interna alla CRI, il Sito Nazionale e i sottositi potranno avere "accessi riservati" per poter diffondere, all'interno della CRI, istruzioni e notizie, che rispettino comunque le norme del presente Codice.
Per poter inserire un "accesso riservato" sarà cura del Presidente del Comitato o del Vertice della Componente richiedere l'autorizzazione al Presidente Generale per il tramite del Webmaster del Sito del Comitato Centrale.
Il Webmaster del Sito Nazionale della CRI dovrà essere costantemente aggiornato delle password degli "accessi riservati".

Art. 19 - Controllo
Il Webmaster del Sito Nazionale della CRI esercita il controllo sui sottositi CRI regionali, provinciali e locali.

Art. 20 - Sanzioni
La mancata osservanza della presente direttiva sarà sanzionata ai sensi del Codice Disciplinare.


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