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Regolamento di Contabilità e Amministrazione







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REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
E DI AMMINISTRAZIONE
Deliberato con Ordinanza Commissariale n° 5134 del 22/8/1986
(completo di correzioni apportate con delibera n. 35 del 3.12.98 del Consiglio Direttivo Nazionale)

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Bilancio di Previsione

Art. 1 Esercizio Finanziario e Bilancio di previsione

    L'esercizio finanziario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
    La gestione finanziaria dell'Associazione si svolge in base ad un bilancio di previsione annuale del Comitato Centrale ed ai bilanci di previsione dei singoli Comitati Provinciali, dei Sottocomitati e degli altri organi Periferici dotati di autonomia amministrativa (in appresso più brevemente detti Organi Periferici).
    I Consigli dei suddetti Organi Periferici sono tenuti a deliberare entro il 1° settembre di ciascun anno il rispettivo bilancio annuale di previsione ed a farlo pervenire al Comitato Centrale entro il 15 settembre.
    Entro il 31 ottobre il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale approva i bilanci dei suddetti Organi Periferici, a norma dell'art. 5 del vigente Statuto dell'Associazione e delibera il bilancio di previsione del Comitato Centrale da sottoporre alla approvazione del Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. 10 agosto 1928 n. 2034 e successive modificazioni. Recepisce a tal fine lo stato di previsione della spesa dei servizi ausiliari delle Forze Armate approvato dal Ministero della Difesa.
    Entro lo stesso termine il Comitato Centrale è inoltre tenuto a redigere un preventivo finanziario consolidato strutturato per categorie, per la riassunzione delle previsioni delle varie gestioni, nel quale sarà evitata ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazione di mezzi intervenuti tra le diverse gestioni.
    Il bilancio di previsione del Comitato Centrale nonché il bilancio consolidato di cui al comma precedente corredato dei prescritti allegati sono trasmessi, per la approvazione, entro 10 giorni dalla delibera, ai Ministeri della Sanità, unitamente alle relazioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. E' altresì trasmesso ai Ministeri del Tesoro e della Difesa.

Art. 2 Criteri di formazione del Bilancio di Previsione

    Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unità del bilancio è rappresentata dal capitolo.
    Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzioni tra operazioni di conto competenza e di conto residui.
    Tra le entrate da incassare è iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
    Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative del Comitato Centrale e degli Organi Periferici nel periodo di riferimento.
    Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico secondo le modalità indicate nell'allegato D al presente regolamento. Le modalità relative alla codificazione potranno essere variate con decreto del Ministero del Tesoro.
    I Bilanci degli Organi Periferici devono essere corredati dalla relazione presentata dai rispettivi Presidenti del Consiglio di Amministrazione, contenente tra l'altro note esplicative in ordine alle risorse che i singoli Organi Periferici prevedono di acquisire nell'immediato successivo triennio, a partire dall'esercizio in esame, ed al loro impiego secondo un piano triennale.
    Tale relazione deve dettagliatamente illustrare e giustificare i singoli stanziamenti di entrata e di uscita con particolare riferimento alle spese di personale in servizio.
    Nella relazione del Presidente Generale che accompagna il bilancio della Associazione devono essere evidenziate le risorse che si prevede di acquisire nell'immediato successivo triennio, a partire dall'esercizio in esame, il loro impiego secondo un piano triennale nonché la quota relativa all'esercizio iniziale e a quella relativa all'esercizio successivo.
    Il bilancio del Comitato Centrale è accompagnato dalla pianta organica del personale, militare e civile, dell'Associazione, comprendente la consistenza numerica del personale stesso, di ruolo e non di ruolo, e quello previsto dall'art. 6 legge 70, in atto in servizio, con proiezione all'esercizio in riferimento, nonché da eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste in bilancio.
    Il Bilancio del Comitato Centrale ed il preventivo finanziario consolidato sono corredati, altresì, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 76.

Art. 3 Integrità e universalità del bilancio

    Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
    E' vietata ogni gestione al di fuori del bilancio; le entrate e le uscite delle componenti Volontaristiche dell'Associazione, debbono essere incluse nei bilanci dei rispettivi Comitati o Sottocomitati.

Art. 4 Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I - Entrate contributive;
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;
Titolo III - Entrate diverse;
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitale;
Titolo VI - Entrate derivanti da accensione di prestiti;
Titolo VIII - Partite di giro.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni;
Titolo IV - Partite di giro.

    Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
    Per le classificazioni di cui al precedente comma, gli enti debbono attenersi allo schema di bilancio di cui all'allegato A al presente regolamento.
    Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni.
    L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

Art. 5 Partite di giro

    Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicondate o rimborsate.

Art. 6 Rappresentazione del bilancio

    Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso e con gli accertamenti e gli impegni definitivi dall'esercizio precedente a quello in corso.

Art. 7 Quadro riassuntivo

    I bilanci di previsione del Comitato Centrale e degli Organi Periferici si concludono con un quadro riepilogativo redatto in conformità dell'allegato B del D.P.R. 696/79 nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni di competenza e cassa.

Art. 8 Avanzo o disavanzo di amministrazione

    Nel bilancio di previsione del Comitato Centrale e degli Organi periferici, è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
    Ai bilanci di previsione del Comitato Centrale e degli Organi Periferici è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce (allegato C del D.P.R. 696/79).
    Nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti non si potrà disporre se non quando si sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
    Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto dell'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento e gli Organi deliberanti devono, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
    Nel caso di maggior accertamento in sede consuntiva del disavanzo di amministrazione in confronto di quello presunto, gli Organi deliberanti devono deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
    Al bilancio del Comitato Centrale va inoltre allegata la situazione amministrativa presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso riferita all'intera gestione dell'Associazione.

Art. 9 Preventivo Economico

    Il Comitato Centrale e gli Organi Periferici sono tenuti alla compilazione del preventivo economico in conformità dello schema di cui all'allegato E (al D.P.R. 696/79), nel quale al saldo finanziario di parte corrente sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
    Al bilancio del Comitato Centrale va inoltre allegato il preventivo economico riferito all'intera gestione dell'Associazione.

Art. 10 Fondo di riserva

    Nei bilanci di previsione degli Organi Periferici è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento delle complessive spese correnti previste.
    Nel bilancio di previsione del Comitato Centrale è iscritto un fondo di riserva il cui ammontare non potrà superare il tre per cento delle complessive spese correnti previste esclusa la categoria dei trasferimenti passivi.

Art. 11 Variazioni e storni di bilancio

    Le variazioni di bilancio del Comitato Centrale e degli Organi Periferici, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione.
    Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi
soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
    Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
    Gli Organi Periferici non possono adottare provvedimenti di variazioni al bilancio successivamente alla data del 31 ottobre, salvo casi eccezionali da motivare o derivanti da obblighi di legge.
    Il Comitato Centrale non può adottare delibere di variazioni al bilancio durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare o derivanti da obblighi di legge.

Art. 12 Esercizio provvisorio

    Quando l'approvazione del bilancio di previsione degli Organi Periferici non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale può autorizzare, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria dei bilanci stessi limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
    La gestione provvisoria del bilancio di previsione del Comitato Centrale non ancora approvato dalle Amministrazioni di Vigilanza, è consentita previa autorizzazione delle stesse, per non oltre quattro mesi e limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Art. 13 Accertamento delle entrate

    L'entrata è accertata quando, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, si iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito stesso che viene a scadenza entro l'anno o che comunque matura nel corso dell'anno medesimo.
    L'accertamento è fatto dal Dirigente per materia con propria determinazione Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, o che deriva da lasciti o donazioni, provvede il Consiglio Direttivo Nazionale.
    L'accertamento delle entrate da luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
    I documenti che comportano accertamenti di entrate sono trasmessi al servizio ragioneria.
    Le entrate accertate e non riscosse, entro il termine del 31 dicembre, costituiscono i residui attivi i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 14 Riscossione delle entrate

    Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che ai sensi del successivo art. 25 gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.
    Le entrate affluite sui conti correnti postali dovranno essere trasferite, al massimo ogni trenta giorni, sul conto corrente bancario dell'istituto tesoriere o cassiere.
    Le somme introitate dagli agenti della riscossione, all'uopo autorizzati dal Direttore Generale o dal Presidente dell'Organo Periferico, debbono essere versate, non oltre il terzo giorno dalla data della loro riscossione, al competente istituto tesoriere o cassiere, ovvero sull'apposito conto corrente postale, facendo risultare dal titolo di versamento gli estremi delle quietanze rilasciate a mezzo di appositi bollettari.
    L'istituto tesoriere o cassiere non può ricusare la esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Associazione senza la preventiva emissione di riversali d'incasso, salvo a chiedere subito la regolarizzazione contabile.
    Le eventuali somme pervenute direttamente all'Associazione sono annotate nel registro di cassa di cui al successivo art. 29 e versate all'istituto tesoriere o cassiere entro il terzo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversali d'incasso.
    E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi di conto corrente postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'Ente.

Art. 15 Emissione e caratteristiche delle reversali d'incasso

    Le reversali d'incasso devono essere emesse su carta intestata di Croce Rossa ed indicare:
l'esercizio finanziario di riferimento, il codice meccanografico del capitolo, il capitolo, il numero dell'accertamento, il nome e cognome o denominazione del debitore, l'importo in cifre e in lettere, la causale dell'incasso, la data di emissione.
    Le reversali d'incasso numerate in ordine progressivo debbono essere firmate: per il Comitato Centrale, dal Direttore Generale e dal Capo del Servizio Ragioneria o da un loro delegato; per gli Organi Periferici, dal Presidente o da un suo delegato e dal responsabile del Servizio di Ragioneria o sostituto.
    Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza sono tenute distinte da quelle relative alla gestione dei residui.
    Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre, vengono restituite dal tesoriere o cassiere al competente ufficio per la riemissione in conto residui, sempre che il credito sia sussistente.
    Gli Organi Periferici sono tenuti a registrare le reversali emesse su apposito registro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del Capo del Servizio di Ragioneria del Comitato Centrale attestante il numero delle pagine di cui il registro si compone.
    I registri di cui sopra, per esigenze meccanografiche, potranno essere costituiti da fogli mobili.

Art. 16 Vigilanza sulla gestione delle entrate

    I responsabili dei servizi del Comitato Centrale che hanno gestioni di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
    Ad analoghi adempimenti sono tenuti i Presidenti degli Organi Periferici dell'Associazione o i Consiglieri all'uopo delegati.

Art. 17 Fasi della spesa ed assunzioni di impegni

    La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
    Le spese sono impegnate, per il Comitato Centrale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti, secondo le rispettive competenze, e per i Comitati provinciali, dai locali Consigli Direttivi.
    Nei Comitati regionali gli impegni di spesa sono assunti dal Direttore regionale.
    Gli impegni per le spese dei Corpi Militari finalizzate con il contributo del Ministero della Difesa sono presi come stabilito nel 2° comma su richiesta rispettivamente dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare e dell'Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie.
    Per gli Organi Periferici analoga delega potrà essere attribuita al Presidente degli stessi.
    Le suddette deleghe perdono automaticamente la loro efficacia in caso di rinnovo dei Consigli di Amministrazione o di sostituzione dei Presidenti.
    In caso di urgenza l'impegno può essere assunto dal Presidente Generale o dai Presidenti degli Organi Periferici con l'obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo o dei Consigli di Amministrazione, nella loro prima adunanza, i relativi provvedimenti.
    Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Associazione a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando prescritto, dalla amministrazione di vigilanza, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza o maturi entro il termine dell'esercizio.
    A fronte di finanziamenti di scopo è consentita, nel mese di dicembre, l'assunzione di impegni sulle eventuali disponibilità di capitolo; tali impegni vanno a costituire nell'esercizio successivo residui di stanziamento.
    Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, e di regola si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
    Fanno eccezione quelli relativi:
1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
3) a spese per affitto ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'Associazione ne riconosca la necessità o la convenienza.
    Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
    La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata. costituisce economia di spesa.
    Le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre, costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.
    Non è ammessa in alcun caso la iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nell'esercizio di competenza entro il termine dell'esercizio stesso.

Art. 18 Registrazione degli impegni di spesa

    Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte del Servizio Ragioneria della regolarità della documentazione e della spesa.
    Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi dal Dirigente del Servizio Ragioneria e Controllo,con apposita relazione, al Direttore Generale tramite il Dirigente che li ha adottati.     Il Direttore Generale trasmette copia degli atti al Presidente Generale, che può ordinare, in caso di urgenza, che l'atto abbia corso, oppure, se non vi sia urgenza, sottopone la questione al Consiglio Direttivo affinché da questi sia esaminata l'opportunità di ordinare di dar corso al provvedimento.
    Dell'ordine è data notizia al Collegio dei Revisori dell'Associazione.
    L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.
    L'obbligo di denunzia di cui al successivo art. 76 incombe al Direttore Generale.
    Per gli Organi Periferici, gli atti che non siano stati ritenuti regolari, ai sensi del primo comma, sono rimessi dal responsabile del servizio ragioneria al competente Presidente; questi, con motivata delibera, può ordinare che l'atto abbia corso, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
    Di tale ordine e data notizia al Collegio dei Revisori dell'Associazione.
    L'ordine non può essere dato nei casi ipotizzati al quarto comma.
    La mancata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della deliberazione di cui al precedente settimo comma da luogo a responsabilità amministrativa del Presidente che l'ha adottata.
    L'obbligo di denuncia di cui al successivo art. 77 incombe al Consigliere Delegato ai Servizi amministrativi delUnità regionale o provinciale.

Art. 19 Liquidazione della spesa

    La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è fatta, per il Comitato Centrale, dal Dirigente del Servizio, per i Comitati Regionali, dal Direttore regionale, per i Comitati Prov.li, dal Consigliere Delegato ai servizi amministrativi, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno - salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo - nonché della regolarità della fornitura dei beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
    La liquidazione degli stipendi, delle indennità e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente è effettuata, anche per gli Organi Periferici dal Comitato Centrale, mediante note di spesa fissa, collettive o individuali.

Art. 20 Ordinazione della spesa e caratteristiche del mandato

    Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice meccanografico del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa.
    I mandati di pagamento debbono essere emessi su carta intestata di Croce Rossa, indicare l'esercizio finanziario di riferimento, il capitolo, il numero dell'impegno, il nome, cognome o denominazione del creditore ed eventualmente la persona autorizzata a riscuotere per suo conto e a rilasciare quietanza, l'importo in cifre e in lettere, la causale del pagamento, la data di emissione.
    I mandati di pagamento debbono essere firmati: per il Comitato Centrale, dal Direttore Centrale e dal Capo del Servizio di Ragioneria o da un loro delegato: per gli organi periferici, dal Presidente e dal Consigliere delegato ai Servizi Amministrativi o dal segretario dell'organo periferico.
    Gli Organi Periferici sono tenuti a registrare i mandati emessi su apposito registro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del Capo del Servizio ragioneria del Comitato Centrale attestante il numero delle pagine di cui il registro si compone.
    I registri di cui sopra, per esigenze meccanografiche, potranno essere costituiti da fogli mobili numerati e vidimati.
    I mandati di pagamento che si riferiscono ad uscite dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi agli esercizi precedenti.

Art. 21 Documentazione dei mandati di pagamento

    Ogni mandato di pagamento è corredato, a secondo dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto d'impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
    La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di 10 anni.

Art. 22 Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

    I mandati di pagamento possono essere estinti, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario.

    Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del tesoriere o cassiere.

Art. 23 Spese di rappresentanza

    Le spese di rappresentanza fanno carico unicamente al relativo capitolo di bilancio e sono documentate nei modi previsti dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 24 Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario

    I mandati di pagamento non pagati entro il 31 dicembre vengono restituiti dal tesoriere o cassiere al competente ufficio per il trasferimento delle partite dal conto della competenza a quello dei residui, sempre che il debito sia sussistente.
    Per i titoli di spesa collettiva si applica l'art. 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
    I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore. salvo gli effetti della prescrizione.


Capo IV

Servizio di tesoreria o di cassa

Art. 25 Affidamento del servizio

    Il servizio di tesoreria o di cassa del Comitato Centrale e degli Organi Periferici è affidato ad un istituto di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dai competenti Organi di Amministrazione.
    Le convenzioni deliberate dagli Organi Periferici devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.
    Per l'espletamento di particolari servizi l'Associazione può avvalersi di conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.
    Circa l'obbligo della tenuta dei conti correnti con il Tesoro, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6/8/1966, n. 629 e contabilità speciale ex legge 720/1984.

Art. 26 Servizio di cassa interno

    Quando ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il Direttore Generale può autorizzare il servizio di cassa interno per la sede centrale e per le unità direttamente amministrate.
    I Consigli Direttivi delle Unità regionali e provinciali possono istituire servizi di cassa interni, con proprie delibere.     L'incarico di cassiere del Comitato Centrale è conferito con determinazione del Direttore Generale, su proposta del Dirigente del Servizio Ragioneria e Controllo, per una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.     L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario.
    L'incarico di cassiere degli Organi regionali e provinciali è conferito dal locale Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ad un impiegato di ruolo; in mancanza di dipendenti di ruolo, l'incarico viene sempre conferito dal Consiglio Direttivo a un Consigliere. L'incarico può cumularsi con quello di consegnatario.
    Il cassiere del Comitato Centrale è funzionalmente dipendente dal Servizio Provveditorato ed è assoggettato al controllo del Servizio Ragioneria e Controllo. I cassieri delle Unità direttamente amministrate sono assoggettati anch'essi a tale controllo.
    Il Collegio dei Revisori dei Conti eseguirà verifiche di cassa come previsto dal successivo art. 76.
    Per i cassieri degli Organi Periferici, alla verifica provvede il Consigliere delegato ai Servizi Amministrativi o il Presidente.
    Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1) del presente regolamento.

Art. 27 Gestione del cassiere

    Con determinazione del Direttore Generale il cassiere del Comitato Centrale viene dotato all'inizio dell'anno finanziario, di un fondo non superiore a L.15.000.000, reintegrabili durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese; analogo fondo di importo non superiore a L. 8.000.000, può essere messo a disposizione dei cassieri delle Unità regionali e provinciali, con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi.
    I Consigli degli Organi Periferici possono autorizzare con apposita delibera, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, il cassiere ad erogare un fondo, di importo non superiore a lire 500.000, a favore dei responsabili delle dipendenti delegazioni.
    Tale fondo è reintegrabile a presentazione di rendiconto delle somme spese.
    Con i fondi di cui ai precedenti commi si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali e di vettura, per acquisti urgenti e saltuari di piccoli quantitativi di medicinali ed altri generi di consumo, per l'acquisto di giornali, nonché di obbligazioni periodiche e simili ciascuna d'importo non superiore a L. 200.000.
    Possono gravare sul fondo gli acconti per spese e di indennità di missione, entro limiti non superiore all'80% dell'importo presunto, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria o di cassa.
    Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, per il Comitato Centrale, o, per i Comitati provinciali, del Presidente o del Consigliere incaricato. Per i Comitati regionali, l'autorizzazione è data dal Direttore regionale.
    Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui ai precedenti comma 1 - 2 sono versate dai cassieri agli Istituti incaricati dei Servizi di tesoreria o di cassa con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti ai rendiconti in sospeso alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa. Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo.
    Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'Amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

Art. 28 Riscossione per delega

    Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle competenze dovuti ai dipendenti dell'Associazione da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti, quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando, in apposito registro, le relative operazioni di riscossione e di pagamento.
    E' ammessa la facoltà da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome.

Art. 29 Scritture del cassiere

    Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, con il fondo di cui all'art. 27. Tale registro è a pagine numerate e munite di timbro d'ufficio nonché della dichiarazione del Capo del Servizio Ragioneria, per il Comitato Centrale, o del Consigliere Delegato del Servizio di Ragioneria, per gli Organi Periferici attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.
    E' in facoltà di cassiere tenere separati i partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa.


Capo V

Funzionari delegati

Art. 30 Erogazione di spese tramite funzionari delegati

    Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il Direttore Generale, per il Comitato Centrale, e, per le unità regionali e provinciali, il Consiglio Direttivo, possono autorizzare la costituzione di fondi, entro limiti prestabiliti dall'Organo di Governo, in favore di titolari di ufficio organicamente previsti e distaccati dalle rispettive sedi, mediante accensione di appositi conti correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'Associazione e la destinazione dei fondi stessi.
    Gli interessi maturati sui conti correnti predetti vanno accreditati all'Associazione.
    Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi depositari nei conti correnti di cui al primo comma del presente articolo hanno luogo con l'emissione di assegni bancari o postali, ovvero di postagiro firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile.
    Dette operazioni devono risultare da appositi registri.
    I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

Art. 31 Rendiconto dei funzionari delegati

    Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per competenza e residui. All'uopo, alla fine di ogni mese od anche prima se ultimato o cessato il servizio o l'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto delle somme erogate, da presentare per il controllo (di legittimità e di merito), al Servizio funzionalmente competente, allegando allo stesso rendiconto apposito estratto conto dell'istituto bancario o del servizio conti correnti postali dal quale risulti, fra l'altro il saldo alla fine del periodo considerato.
    Il funzionario delegato dovrà dare ragione delle eventuali discordanze tra le risultanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario o postale.
    Il conto trasmesso al Servizio Ragioneria è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità contabile.


Capo VI

Conto Consuntivo

Art. 32 Deliberazione del conto consuntivo

    Il conto consuntivo sia del Comitato Centrale che degli Organi Periferici si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.
    I conti consuntivi degli Organi Periferici, unitamente alla relazione illustrativa dei rispettivi Presidenti ed ai necessari allegati, sono deliberati dai competenti Consigli entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio e debbono essere trasmessi, al Comitato Centrale entro 10 giorni dalla data della delibera.
    Lo schema del conto consuntivo del Comitato Centrale e quello del consolidato, di cui al successivo art. 37, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente ed ai previsti allegati, sono sottoposti, almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo di cui al penultimo comma del presente articolo, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione, come previsto all'art. 76.
    Le relazioni illustrative, di cui ai commi precedenti, dovranno riguardare l'andamento delle singole gestioni nei vari settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatesi anche dopo la chiusura dell'esercizio. Dalle relazioni devono in ogni caso risultare:
1) I criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ad essi apportate rispetto al precedente esercizio;
2) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale compresi i conti d'ordine;
3) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità;
4) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti.

    Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario per approvare i conti consuntivi degli organi periferici, a norma dell'art. 32 del D.P.R. 696 e deliberare il conto consuntivo del Comitato Centrale, ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. 10 agosto 1928, n. 2034 e successive modificazioni ed il conto consuntivo consolidato.
    Il conto consuntivo del Comitato Centrale nonché il conto consuntivo consolidato di cui al precedente comma, corredato dei prescritti allegati è trasmesso per l'approvazione, entro 10 giorni dalla data della delibera, al Ministero della Sanità. E' altresì trasmesso ai Ministeri del Tesoro e della Difesa.

Art. 33 Rendiconto finanziario

    Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità dello schema di cui all'allegato F del D.P.R. 696/79.

Art. 34 Situazione patrimoniale

    La situazione patrimoniale di cui all'allegato G del D.P.R. 696/79 indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.
    Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute sulle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
    Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 35 Conto economico

    Il conto economico, redatto in conformità all'allegato H del D.P.R. 696/79 deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
    Sono vietate compensazioni fra componenti attive e passive del conto economico.

Art. 36 Situazione amministrativa

    Al conto consuntivo sia del Comitato Centrale che degli Organi Periferici è annessa la rispettiva situazione amministrativa di cui all'allegato I del D.P.R. 696/79 la quale deve evidenziare:
1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
3) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 37 Bilancio consolidato

    Il Comitato Centrale è tenuto a redigere anche un rendiconto finanziario strutturato per categorie, una situazione patrimoniale ed un conto economico consolidati, per la riassunzione delle risultanze della propria gestione e di quella degli Organi Periferici, secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 1, nonché la situazione amministrativa dell'intera gestione dell'Associazione.

Art. 38 Trasferimento dei residui

    I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
    Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.

Art. 39 Riaccertamento dei residui

    Annualmente sia il Comitato Centrale che gli Organi Periferici sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Tale situazione è allegata ai rispettivi conti consuntivi.
    Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
    I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
    Le variazioni dei residui attivi e passivi del Comitato Centrale devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio direttivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Detta deliberazione è allegata al conto consuntivo.
    Le variazioni dei residui attivi e passivi degli Organi Periferici, sono deliberate dai competenti Consigli e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale. Dette delibere sono allegate ai rispettivi conti consuntivi.


TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 40 Beni

    Il patrimonio dell'Associazione è unico; è amministrato dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, e non può essere adoperato che per fini istituzionali dell'Associazione.
    Esso comprende i beni immobili e mobili distinti secondo le norme del codice civile e descritti in separati inventari, in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 41 Inventario dei beni immobili

    L'inventario dei beni immobili, tenuto dal Servizio Patrimoniale del Comitato Centrale, deve evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.

    Le aliquote di deperimento dei beni immobili, stabilite dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale dell'Associazione.

Art. 42 Consegnatari dei beni immobili

    I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, nominati dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale su proposta del Servizio Patrimonio, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare alla Associazione dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
    La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato dal Direttore Generale.

Art. 43 Classificazione dei beni mobili

    I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
2) materiale bibliografico;
3) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
4) fondi pubblici e privati;
5) altri beni mobili.

Art. 44 Inventario dei beni mobili

    Il Comitato Centrale e gli Organi Periferici debbono tenere l'inventario dei beni mobili propri e di quelli delle Unità direttamente amministrative.
    Tali inventari vanno tenuti a cura del Servizio Provveditorato, per il Comitato Centrale, e a cura di un responsabile all'uopo incaricato dal Consiglio, per gli Organi Periferici.
    Il Servizio Provveditorato del Comitato Centrale deve compilare, altresì, a fine esercizio, un inventario riepilogativo che dovrà evidenziare, per ciascun Organo Periferico e per lo stesso Comitato Centrale, i valori dei beni per categoria di cui all'art. 43. Gli inventari di cui al primo comma devono contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero d'ordine progressivo;
b) la data di presa in carico e il documento di riferimento;
c) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
d) la provenienza;
e) il luogo in cui si trovano;
f) la quantità o il numero;
g) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
h) il valore;
i) il numero d'inventario attribuito;
l) la data e il motivo del discarico.

    I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto ovvero di stima e di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento di beni mobili di cui all'art. 43, stabilite dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale, sia del Comitato Centrale che degli organi Periferici I titoli ed i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.
    L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati o responsabili all'uopo incaricati.

Art. 45 Consegnatari dei beni mobili

    I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili nominati dal Direttore Generale per il Comitato Centrale e per le Unità direttamente amministrate e, per le Unità regionali e provinciali, dal Consiglio Direttivo.
    In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché da un funzionario che assiste alla consegna, nominato, a seconda che la situazione riguardi il Comitato Centrale o gli Organi Periferici, dal Direttore Generale o dal locale Presidente.
    In caso di Organo Periferico sprovvisto di proprio funzionario, questi sarà nominato dal Direttore Generale.
    Gli inventari del Comitato Centrale sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il Servizio Provveditorato e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
    Analogamente gli inventari degli Organi Periferici sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Ufficio amministrativo e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 46 Carico e scarico dei beni mobili

    I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio o persone che ne hanno effettuato l'ordinazione e firmati dall'agente responsabile.
    La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta per il Comitato Centrale, con determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, da ratificarsi dall'Organo di governo; per le unità provinciali, con delibera del locale Consiglio Direttivo.
    Per i Comitati regionali provvede il Direttore regionale con propria determinazione, da ratificarsi dall'Organo di governo.
    Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.
    Il Servizio Ragioneria, per il Comitato Centrale, o il responsabile del Servizio di Ragioneria, per gli Organi Periferici, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 47 Chiusura annuale degli inventari

    Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
    Le variazioni inventariali dell'anno, riguardanti gli Organi Periferici, sono comunicate dagli agenti responsabili, entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, al locale Ufficio di Ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture. Dette variazioni dovranno essere allegate al conto consuntivo di cui all'art. 33.
    Analoghe comunicazioni di variazioni inventariali saranno trasmesse al Servizio Provveditorato del Comitato Centrale per gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 44.
    Le variazioni inventariali dell'anno, relative al Comitato Centrale, sono comunicate dagli agenti responsabili, al Servizio Provveditorato, il quale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà trasmetterle al Servizio Ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture. Dette variazioni dovranno essere allegate al Conto Consuntivo di cui all'art. 32.

Art. 48 Ricognizione dei beni mobili

    Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci al rinnovo degli inventari.

Art. 49 Materiali di consumo

    Un funzionario responsabile nominato dal dirigente del Servizio Provveditorato, per il Comitato Centrale, tiene idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici e altri materiali di consumo.
    Analoga contabilità è tenuta, per i Comitati provinciali, da persona incaricata dal locale Consiglio Direttivo. Per i Comitati regionali l'incarico è conferito con determinazione del Direttore regionale.
    Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente Servizio Amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori.
    I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli Servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi dirigenti o, nel caso degli Organi Periferici, dei responsabili degli uffici.

Art. 50 Automezzi

    I consegnatari degli automezzi del Comitato Centrale e degli Organi Periferici sono nominati, secondo le rispettive competenze, con delibere del Direttore Generale, da ratificarsi dall'Organo di governo, e con delibera dei locali Consigli.     Essi controllano l'uso degli automezzi stessi accertando che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Dirigente responsabile che dispone il servizio;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

    Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente Servizio amministrativo.

Art. 51 Materiali di scorta

    Per la custodia e la conservazione di materiali costituenti scorta possono essere istituiti appositi magazzini con determinazione del Direttore Generale, per il Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate, e, per i Comitati regionali e provinciali, con delibera del locale Consiglio Direttivo.

Art. 52 Inesigibilità dei crediti

    Le inesigibilità che si verificano nei crediti inscritti nella situazione patrimoniale del Comitato Centrale vengono dichiarate con deliberazione del Consiglio Direttivo, nella fase di approvazione del conto consuntivo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità di dipendenti.
    I Consigli degli Organi Periferici, adotteranno analoghe delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, allegandole ai rispettivi conti consuntivi.


TITOLO III

CONTRATTI

Art. 53 Norme generali

    Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.
    Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 54.
    E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 54 Deliberazione a contrattare

    La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del Consiglio Direttivo, per il Comitato Centrale, e dei Consigli locali per gli Organi Periferici.
    Restano ferme le competenze demandate dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, dall'art. 5 lettera d) del vigente Statuto dell'Associazione.

Art. 55 Asta pubblica

    L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede del Comitato Centrale e presso le sedi degli Organi Periferici. Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore specializzato, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato.
    L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto le condizioni di prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 58.

Art. 56 Licitazione privata

    La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
    Nella lettera d'invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 58 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.
    L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal Direttore Generale, per il Comitato Centrale, e dai locali Consigli direttivi, per le Unità regionali e provinciali, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici del Comitato Centrale e degli Organi Periferici.

Art. 57 Svolgimento delle gare

    Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.
    Apposita commissione nominata dal Direttore Generale per il Comitato Centrale e dai locali Consigli direttivi perle Unità regionali e provinciali, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, nel luogo nel giorno nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.
    Alla seduta della commissione può assistere un membro del Collegio dei Revisori dei Conti al quale dovrà essere tempestivamente comunicata, presso il Comitato Centrale, la data della seduta stessa, come previsto dall'art. 76.
    La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.
    L'aggiudicatario non può non impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stata da lui firmato il relativo verbale.

Art. 58 Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

    Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'Associazione, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Associazione ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, quale modificata dalla legge 6 ottobre 1984, n. 687:
a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitoli o disciplinari tecnici;
ovvero
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

    Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), l'Associazione ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50% alla media delle offerte pervenute.

Art. 59 Appalto - Concorso

    E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Associazione ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.
    Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
    L'aggiudicazione da parte della commissione all'uopo costituita con determinazione del Direttore Generale per il Comitato Centrale e dai locali Consigli Direttivi per le Unità regionali e provinciali ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
    Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Associazione, la commissione può proporre alla stessa che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 60 Esecuzione di opere pubbliche

    Per gli appalti di opere pubbliche si applicano per il ricorso alla licitazione privata, le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, quali modificate dalla legge 8 ottobre 1984, n. 687, e, qualora il valore di stima dell'opera, con esclusione dell'IVA, superi l'importo indicato dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, le disposizioni contenute in quest'ultima legge.

Art. 61 Trattativa privata

    Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e la esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero - che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture dei beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente ed economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Associazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

    Nei casi indicati nei precedenti punti 1), 4) e 8) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.
    Con esclusione del caso previsto al punto 8), la ragione per la quale si e ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 54.
    I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo, per il Comitato Centrale, e dai Consigli locali, per gli Organi Periferici. della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'Associazione. Per le locazioni all'estero detto parere può essere rilasciato dalla competente autorità diplomatica.
    Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

Art. 62 Stipulazione dei contratti

    Salvo il caso in cui nell'avviso di asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
    Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
    La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro 10 giorni dall'aggiudicazione, ovvero dall'accettazione dell'offerta.
    Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Associazione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta di risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione     L'Associazione provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
    I contratti sono stipulati, per il Comitato Centrale, dal Direttore Generale o dai Dirigenti competenti per materia. Per le Unità regionali la competenza è del Direttore regionale; per i Comitati provinciali la competenza è del locale Presidente o suo delegato.
    Il competente Servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Art. 63 Collaudo dei lavori e delle forniture

    Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
    Il collaudo è eseguito da personale dell'Associazione munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati, secondo le rispettive competenze, dal Presidente Generale o dai Presidenti dei Consigli locali degli Organi Periferici.
    Se l'importo dei lavori di manutenzione e delle forniture, rispettivamente, non superi lire 10 milioni e lire 2 milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato dell'Associazione nominato dal Presidente Generale, per il Comitato Centrale, e dal locale Presidente, per gli organi periferici.
    In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.
    Per tutti gli altri lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche eseguite per conto dello Stato.

Art. 64 Cauzione

    A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
    Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonché per i contratti di importo non superiore a L 10.000.000, IVA esclusa.
    Per i contratti da stipularsi all'estero, si applicano le leggi e gli usi locali. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

Art. 66 Revisione dei prezzi

    La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 67 Condizioni e clausole contrattuali

    I contratti devono avere termine e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragione di assoluta necessita o convenienza può essere prevista una durata superiore.
    Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessita o di convenienza.
    Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai comma precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 55.
    Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie d'imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
    I contratti stipulati con società commerciale devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della Società.
    L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la Società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designati a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'associazione ai sensi del precedente art. 63.
    I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse, non sia notificato all'Associazione nelle forme di legge.
    La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 68 Servizi eseguiti in economia

    I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del Consiglio Direttivo, per il Comitato Centrale, o dei Consigli locali per gli Organi Periferici, soggetta rispettivamente ad approvazione del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, e ad approvazione del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
a) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazioni ed adattamento di mobili, suppellettili, scaffalature, utensili arredi e macchine d'ufficio;
b) acquisto, manutenzioni, riparazioni e noleggio di attrezzature sanitarie;
c) acquisto di medicinali;
d) acquisto di materiale tecnico sanitario;
e) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli ed altri mezzi meccanici ed acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;
f) manutenzione e riparazione degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento dei locali ed acquisto dei relativi necessari materiali;
g) servizi di pulizia, vigilanza, riparazione, manutenzione e allestimento di locali, magazzini e stands;
h) servizi di trasporto, spedizione e facchinaggio;
i) provviste di generi di cancelleria e di materiale per fotoriproduttori;
l) provviste di stampati, modelli, materiale per disegno, duplicatori per cinematografia nonché stampa di circolari   tabulati;
m) servizi fotografici, spese di rilegatura, spese di pubblicazioni di vario genere;
n) provviste di materiale di consumo e di cavie occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
o) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
p) provviste di generi alimentari per particolari servizi e manifestazioni;
q) affitto di locali per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze;
r) acquisto di coppe, medaglie, distintivi, diplomi ed altri oggetti;
s) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri.

Art. 69 Esecuzione di lavori in economia

    I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri, appositamente noleggiati e con personale dell'Associazione;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 70 Provviste in economia

    Le provviste in economia, possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le modalità da applicare in caso di mancata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.
    Quando si tratti di acquisto di materiali di consumo di importo non superiore a 500.000 lire e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 71 Casi particolari di ricorso al sistema in economia

    Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
a) le provviste ed i lavori in caso di rescissione o risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;
b) le provviste ed i lavori suppletivi, ove questi siano ritenuti indispensabili, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Associazione non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni costatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 72 Commissioni tecniche

    Le commissioni di cui agli artt. 56 - 57 - 59 III comma debbono essere composte da tre membri di cui uno con funzione di Presidente da scegliere tra i Consiglieri del Comitato e, in caso di particolare necessità, integrata da due esperti nella materia sull'oggetto del contratto.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Scritture contabili

Art. 73 Scritture finanziarie e patrimoniali

    Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
    Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Art. 74 Sistema di scritture

    Il Comitato Centrale e gli Organi Periferici devono tenere le seguenti scritture:
a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;
b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
e) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

    Le forme dei modelli relative alle suindicate scritture nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità, sono stabilite dal Comitato Centrale.

Art. 75 Sistema di elaborazione automatica dei dati

    Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, il Comitato Centrale e gli Organi Periferici potranno avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle semplificazioni delle procedure e della migliore produttività dei servizi, concordandone le modalità di realizzazione con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale Servizi Speciali e meccanizzazione. Per gli Organi Periferici tali modalità saranno concordate con il Comitato Centrale.


Capo II

Responsabilità degli Amministratori
e dei Capi degli Uffici dell'Associazione

Art. 76 Collegio dei revisori

    Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo dell'Associazione.
    In particolare, oltre agli adempimenti previsti dalla legge 25 marzo 1964, n. 206, nonché dalla normativa vigente in materia, le attribuzioni ad esso demandate concernono:
- la vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'Ente;
- la redazione prima dell'approvazione del Consiglio Direttivo, di apposita relazione sul bilancio di previsione del Comitato Centrale e sul preventivo finanziario consolidato, contenente tra l'altro le valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese nonché le valutazioni di massima sui bilanci degli Organi Periferici;
- la predisposizione della relazione sul conto consuntivo del Comitato Centrale e su quello consolidato, contenente, tra l'altro, le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione nonché l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili;
- l'effettuazione almeno ogni trimestre, di una verifica improvvisa alla Cassa ed alle scritture contabili dei cassieri del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate. Analoga verifica potrà essere effettuata anche nei confronti dei cassieri degli Organi Periferici.

    I membri del collegio possono assistere alle sedute degli Organi Centrali e Periferici nonché alle sedute delle commissioni operanti nell'ambito dell'Ente, allo scopo di seguire più organicamente l'attività gestionale dell'Ente medesimo.
    Il Presidente del Collegio dei Revisori può incaricare membri effettivi o supplenti di effettuare verifiche presso gli organi dell'Ente dotati di autonomia amministrativa, al fine di acquisire elementi istruttori in ordine alla regolarità ed economicità della gestione nonché ogni altro riscontro contabile attinente alla rendicontazione presentata da vari funzionari delegati.

Art. 77 Obbligo di denunzia

    Gli amministratori ed i capi degli uffici del Comitato Centrale e degli Organi Periferici che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di un rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 marzo 1975. n. 70, debbono farne tempestiva denunzia al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e per la determinazione dei danni.
    Se il fatto sia imputabile al Direttore Generale od al Presidente di un Organo Periferico, la denunzia e fatta a cura del Presidente Generale; se esso sia imputabile, al capo di un ufficio del Comitato Centrale, l'obbligo di denunzia incombe al Direttore Generale.


Capo III

Disposizioni transitorie finali

Art. 78 Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato

    Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, che recepisce ed integra le norme contenute nel regolamento generale emanato per gli Enti Pubblici con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.



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